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Trasporti: quali sono le novità della legge di recepimento dalla Direttiva 2018/2001/UE?
Il 14 febbraio 2020 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019. A seguito delle modifiche approvate in Commissione, il disegno di legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee , nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive. L’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L’articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di delega.
Agevolazioni FER nei trasporti
Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati introdotti una serie di principi e criteri di delega, specificamente riguardanti l’aggiornamento e il potenziamento delle agevolazioni alle FER nei trasporti. Vediamo quali
- Favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della Direttiva (lettera o), inserita in sede referente;
- Aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano (lettera u), inserita in sede referente;
- Prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione (lettera v), inserita in sede referente;
- Semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della Direttiva - relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati - prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (lettera z), inserita in sede referente. Il criterio è riconducibile a quanto dispone la Direttiva, all’articolo 28, paragrafo 6. Ai sensi di tale disposizione, entro il 25 giugno 2019 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione procede ad un riesame dell'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX della Direttiva;
- Prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'Allegato IX, parte A, della direttiva (cd. double counting), come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico ((lettera aa), inserita in sede referente).
"Evitare la promozione di specifiche fonti"
Si rileva l’opportunità di meglio esplicitare il criterio qui in esame, nella parte in cui prescrive di evitare la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile. Il PNIEC, con riferimento ai biocarburanti avanzati, sostiene che “l’obiettivo dei biocarburanti avanzati sarà traguardato, orientativamente, per il 75% attraverso biometano avanzato (0,8 Mtep) e per il 25% attraverso gli altri biocarburanti avanzati (0,26 Mtep)”. L’approccio tecnologicamente neutro parrebbe volto a superare queste percentuali, che tuttavia sembrano rivestire carattere descrittivo e non vincolante. Il PNIEC si prefigge come obiettivo al 2030 il conseguimento di una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia (CFL) pari al 30%, con una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti pari al 22 %. Questi target sono più ambiziosi di quelli delineati nella Direttiva. Si ricorda, infatti, che l’articolo 25 della Direttiva dispone che ogni Stato membro fissi un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro stesso e calcolata secondo una specifica metodologia (cfr. artt. 26 e 27 della Direttiva). Il target in questione è dunque in capo ai fornitori di prodotti energetici nei trasporti di ogni Stato Membro.
"Direttiva 2018/2001/UE"
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