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Covid-19: circolare Mipaaf su nuove modalità di certificazione biomasse per coefficiente tracciabilità K 1,8
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato la circolare n.957 del 24/03/2020 avente ad oggetto “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica da filiera corta, di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012 - Pianificazione controlli a seguito emergenza COVID-19”.
Riportiamo il testo della circolare:
Richiamando le Circolari di questa Amministrazione emanate per dettare disposizioni inerenti il controllo della tracciabilità delle biomasse aventi diritto al coefficiente moltiplicativo del K 1,8 - in particolare le circolari n. 80203 del 19/11/2019 e n. 87707 del 13/12/2019; - e le disposizioni emesse per il contenimento della pandemia da COVID-19: il DPCM 11 marzo 20202 e le circolari Mipaaf n. 741 del 6 marzo 2020, n. 3408 del 9 marzo 2020, n. 799 del 11/03/2020 e n. 3813 del 13/03/2020; si comunica quanto segue.
Per i soli controlli della biomassa di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 - utilizzata per la produzione di energia elettrica rinnovabile nel corso del 2019 - i controlli verranno effettuati dai Funzionari incaricati secondo procedure informatiche, fino all’emanazione di eventuali nuovi disposizioni.
I Funzionari incaricati contatteranno gli Operatori Elettrici via mail e comunicheranno la tipologia di documentazione necessaria e che dovrà essere inviata informaticamente per svolgere il controllo.
Preliminarmente dovrà essere inviata una dichiarazione – ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante – in cui si attesta che tutta la documentazione trasmessa ai fini della certificazione della tracciabilità di filiera per il coefficiente moltiplicativo del K 1,8 è conforme all’originale.
Si dovrà attestare altresì che tutti i DDT, relativi ad ogni fornitore - che verranno inclusi negli elenchi trasmessi per il controllo - sono conformi a quelli registrati nella contabilità fiscale.
Tale documentazione, che deve essere obbligatoriamente conservata in forma cartacea, potrà essere verificata dai Funzionari incaricati nelle successive visite di controllo.
L’invio al GSE dei verbali protocollati e sottoscritti avverrà al termine delle procedure di controllo per tutti gli O.E. che hanno inviato istanza per il 2019.

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