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Autoconsumo e sistemi di accumulo, novità nella legge di recepimento della Direttiva europea 2018/2001
Il 14 febbraio 2020 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019. A seguito delle modifiche approvate in Commissione, il disegno di legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee , nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.
L’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L’articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di delega.
Sulla disciplina dell’autoconsumo e i sistemi di accumulo, l’articolo (lettere da f a m) reca i seguenti principi e criteri direttivi:
– riordinare – nonché semplificare (secondo l’integrazione della Commissione) – la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU) e il meccanismo. incentivante dello scambio sul posto18. Ciò per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da FER (lettera g);
– adottare misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da FER negli edifici esistenti con l’introduzione (secondo quanto inserito in Commissione) di meccanismi d’obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell’edificio (lettera h);
– contestualmente, individuare incentivi alla costituzione delle comunità di energia rinnovabile per la partecipazione di queste alla realizzazione degli impianti. Ciò, al fine di massimizzare l’utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa. In sede referente, è stato specificato che deve essere fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, ribadisce il principio – sancito nella Direttiva RED II – per cui agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia deve essere garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo stesso e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato (lettera i);
– adottare meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando altresì – inciso, questo, inserito in Commissione (em. 5.25) - il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica (lettera g);
– prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici - anche attraverso un iter autorizzativo semplificato - e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica. Il richiamo all’iter autorizzativo semplificato e al principio di neutralità tecnologica sono stati inseriti in Commissione (lettera l).

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