



-
Superbonus: stop dal Governo a qualsiasi ipotesi di proroga
-
Bonus edilizi e false attestazioni: la relazione dell'Uffici...
-
Servizi di ingegneria e architettura, da Anac chiarimenti su...
-
Impianti Agri-voltaici, pubblicate le Linee Guida
-
Bando Parco Agrisolare, pubblicato in Gazzetta il decreto da...
-
Come procedere di fronte all’eccezionale aumento dei prezzi ...
-
Siccità, il Consiglio nazionale dei Geologi: “Necessario ist...
-
Infrastrutture Ten-t, via libera dalla Commissione Ue a 220 ...
-
Inarcassa: domani 30 giugno scade la prima rata dei contribu...
-
MEF: conseguiti i 45 traguardi e obiettivi PNRR per il primo...
-
Premio tesi di laurea Ingenio al Femminile: prorogata la sca...
-
Canne fumarie, pubblicata la norma UNI 10640:2022
-
300 milioni di investimenti sulla rete stradale delle aree i...
-
Cantieri stradali e autostradali: riduzione fino all’80% deg...
-
Al via MCE, la fiera di riferimento per il settore impiantis...
-
Riacquisto di nuda proprietà e decadenza agevolazioni 'prima...
-
Bonus edilizi e reato di false attestazioni del tecnico asse...
-
Superbonus 110% e caos cessione dei crediti, il Codacons pre...
-
Superbonus e bonus edilizi, la filiera termoidraulica: proro...
-
Bonus Facciate: chiarimenti dal Fisco nella risposta n. 352 ...
-
Bonus edilizi e di locazione, sequestrati crediti per oltre ...
-
Permuta di un appartamento, chiarimenti sul Sismabonus acqui...
-
Registro per gli impianti a biogas, pubblicato il quarto Ban...
-
Spese per intermediazione immobiliare: chiarimenti sulla det...
Canali da fumo in centrale termica
Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
Vediamo di puntualizzare un aspetto importante che è spesso tralasciato nella progettazione e realizzazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35kW.
L'allegato IX (allegato della parte quinta), parte II, paragrafo 3.5 di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 afferma:
3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50 C. È ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.
Prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, disciplinava la materia il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615 -. Tale D.P.R., pubblicato sulla G.U. l'8 marzo 1971 e ora abrogato, affermava esattamente quanto riportato nel decreto legislativo.
Pertanto, tutti i generatori termici situati all'interno di una Centrale Termica, dove la potenza al focolare del singolo generatore oppure la somma delle potenze ai focolari dei generatori in essa installati supera i 35kW, devono essere allacciati a canali da fumo coibentati, in modo tale che la superficie esterna degli stessi non superi mai i 50°C.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.