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Canali da fumo in centrale termica
Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento
Vediamo di puntualizzare un aspetto importante che è spesso tralasciato nella progettazione e realizzazione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35kW.
L'allegato IX (allegato della parte quinta), parte II, paragrafo 3.5 di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 afferma:
3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50 C. È ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.
Prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, disciplinava la materia il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 - Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615 -. Tale D.P.R., pubblicato sulla G.U. l'8 marzo 1971 e ora abrogato, affermava esattamente quanto riportato nel decreto legislativo.
Pertanto, tutti i generatori termici situati all'interno di una Centrale Termica, dove la potenza al focolare del singolo generatore oppure la somma delle potenze ai focolari dei generatori in essa installati supera i 35kW, devono essere allacciati a canali da fumo coibentati, in modo tale che la superficie esterna degli stessi non superi mai i 50°C.

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