



-
Prevenzione incendi facciate edifici civili, il 7 luglio ent...
-
Materiali isolanti, in consultazione un rapporto tecnico CTI
-
Superbonus 110% e villette unifamiliari, delucidazioni dal M...
-
Conto Energia e agevolazione fiscale Tremonti Ambiente: il M...
-
Requisiti minimi e certificazione energetica degli edifici: ...
-
Carburanti, esteso fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesim...
-
Patrimonio edilizio del Terzo Settore, da Enea una app per r...
-
Ristrutturazione immobile venduto e compilazione modello 730...
-
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), AdE individu...
-
Appalti privati, da Ance la Guida aggiornata sui compiti e l...
-
Crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti: ...
-
Superbonus 110% e opzioni cessione o sconto in fattura: nuov...
-
Superbonus 110% interventi trainati su unità immobiliare in ...
-
Codice della ricostruzione post sisma, via libera definitivo...
-
Sviluppo delle rinnovabili, impugnata la legge n. 4/2022 del...
-
Congruità della manodopera in edilizia: nuove Faq
-
Superbonus 110% e compensi ai membri del consiglio di ammini...
-
Consiglio dei Ministri: rinnovato lo sconto in bolletta per ...
-
AdE: le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) non ...
-
Via libera dalla Camera al disegno di legge di delega al Gov...
-
Busia (Anac): troppi affidamenti diretti, così si aggira il ...
-
Installazione di pannelli fotovoltaici, ok alle agevolazioni...
-
Aiuti di stato Covid-19, proroga per l’invio dell’autodichia...
-
Semplificazioni fiscali, in Gazzetta Ufficiale il nuovo decr...
Quale aliquota IVA applicare ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti ad una azienda agricola?
Quale aliquota IVA applicare ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti ad una azienda agricola? ?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Dal tenore della domanda si presume che le opere di "manutenzione straordinaria" [(articolo 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 - “interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”;(lettera così modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della Legge n. 164 del 2014)] siano afferenti a fabbricati strumentali all'attività agricola, quali stalle, ricoveri per attrezzi, ricoveri per prodotti agricoli ecc.. Per interventi di manutenzione straordinaria su tali tipi di fabbricato l'IVA applicabile agli appalti per la realizzazione delle opere è soggetta all'aliquota ordinaria del 22%.
Se l'intervento edilizio invece rientrasse nei concetti di restauro - risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 - “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente” (lettera così modificata dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002, poi dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della Legge n. 98 del 2013), l'IVA è applicabile con l'aliquota ridotta del 10%. In sostanza per i fabbricati diversi dall'abitazione gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sono soggetti all'aliquota IVA del 22%, gli altri interventi (restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) sono soggetti all'aliquota IVA del 10%.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.