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Acustica, nuovi pareri del MiTE su rumore pompe di calore e Decreto CAM
Anit (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico) segnala che “nei mesi estivi il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.
Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici. Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.
Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore. Tema di particolare attualità, visto il proliferare di questa tipologia di impianti negli interventi di riqualificazione energetica”.
Riportiamo i due pareri.
PARERE N. 94659 DEL 29 LUGLIO 2022. RICHIESTA DI PARERE RELATIVO ALL'APPLICABILITÀ DEI LIMITI PREVISTI DAL DPCM 05/12/97 "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI" E D.M. 11 GENNAIO 2017 SUI “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” NEL CASO DI EDIFICI PUBBLICI. RISCONTRO.
“Con riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, pervenuta con nota acquisita agli atti con prot. n. 81066/MiTE del 28/06/2022, si comunica che la scrivente Direzione si è già espressa su analoga tematica con la nota prot. n. 31434/MiTE del 11/03/2022, che ad ogni buon conto si allega.
In particolare, la citata nota recita quanto segue: “Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. Secondo tale decreto gli edifici, compresi quelli relativi all’edilizia pubblica, ai fini dell’analisi dei requisiti acustici passivi, sono suddivisi e classificati in funzione della loro destinazione d’uso in: edifici adibiti a residenza o assimilabili, edifici adibiti ad uffici o assimilabili, edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili, edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili ed edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Le disposizioni introdotte dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, vale a dire i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM), trovano applicazione nell’ambito dell’affidamento di appalti pubblici per servizi di progettazione e lavori di ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione e fanno parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Pertanto, per l’applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 11 ottobre 2017, devono essere sempre fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
Nei casi in cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 ed il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni più stringenti tra i due.”
PARERE N. 102649 DEL 22 AGOSTO 2022. RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DEI LIMITI PREVISTI DAL “DPCM 5.12.1997 - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI” PER I SERVIZI A FUNZIONAMENTO CONTINUO. RISCONTRO.
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 98565/MiTE del 08/08/2022, nella quale si chiede “se i limiti stabiliti dal DPCM 5/12/1997, relativamente ai servizi a funzionamento continuo, siano applicabili anche alla rumorosità delle componenti di impianti interni, installate all’esterno dell’edificio, quali ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore, che possono determinare esposizione al rumore all’interno degli ambienti abitativi”, secondo il parere della Scrivente la risposta è affermativa.
Detti impianti, infatti, seppur alcune loro componenti siano installate all’esterno degli edifici, sono comunque a tutti gli effetti a servizio degli stessi ed identificabili come “sorgenti sonore interne agli edifici” in accordo con l’articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997.”

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