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Imposta di bollo contratti Mepa: due modalità per il pagamento
“Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa”, spiegano gli esperti di Anci Risponde, “l’articolo 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che essa possa essere corrisposta secondo due modalità:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Nell’ipotesi di adempimento virtuale – aggiungono – è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale – concludono gli esperti – sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”.
In aggiunta, gli esperti di Anci Risponde colgono l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. Norma secondo la quale “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione – ribadiscono gli esperti – tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purchè non registrati. Infine, Anci Risponde conferma che il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

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