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Superbonus 110% e certificazione Soa, il Decreto Taglia Prezzi è legge. Il punto sulle misure

Via libera definitivo della Camera alla conversione in legge del DL n. 21/2022. Superbonus condizionato all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali: chiarimenti sulla disposizione. Contributo straordinario contro il caro bollette

giovedì 19 maggio 2022 - Redazione Build News

palazzo montecitorio

Il Decreto Taglia Prezzi è legge. La Camera ha stamane approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, appprovato dal Senato.

SUPERBONUS E CERTIFICAZIONE SOA. La nuova legge introduce una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

110% E APPLICAZIONE DEI CCL NAZIONALE E TERRITORIALI, CHIARIMENTI SULLA DISPOSIZIONE. Meglio chiarita la disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. È ora specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per quest’ultimo, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento. È la puntualizzazione inserita nell’ambito della norma che, per il 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi. Il contributo è pari al 10% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021), da autoliquidare e versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2022; non è dovuto in caso di incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10%.

In materia, è opportuno ricordare che il “decreto Aiuti”, in vigore da ieri, è anch’esso intervenuto sulla disposizione, apportando alcune importanti modifiche: l’aliquota del prelievo è passata al 25%; il periodo di riferimento per la verifica e la quantificazione dell’incremento del saldo è diventato 1° ottobre – 30 aprile; il contributo va versato, per il 40%, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022 (articolo 55, Dl 50/2022).

ALTRE MISURE. Tra le altre misure contenute nella Legge Taglia Prezzi: luce e gas, rateizzabili anche le bollette di maggio e giugno. Retroattiva sin dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza la “tregua” con le pubbliche amministrazioni in caso di professionista ammalato di Covid. Riduzione fino all’8 luglio delle accise sui carburanti sancita dallo specifico Dl 38/2022 (“Misure urgenti in materia di accise Iva sui carburanti”), che viene abrogato, con contestuale trasposizione dei suoi contenuti nel corpo del “decreto Ucraina-bis” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza).

Più tempo agli operatori del settore tessile, moda e accessori per l’utilizzo del “bonus rimanenze di magazzino”. Per i gestori di teatri e sale da concerto, c’è la sospensione dei versamenti fiscali da aprile a giugno. Prorogate, per bar e ristoranti, le semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico. Raddoppia a 60 giorni, fino a tutto agosto, il termine per il pagamento degli avvisi bonari. Ristretto l’ambito di applicazione del regime agevolato per gli sportivi impatriati. (fonte: Fisco Oggi)

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