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Decreto Taglia Prezzi: introdotte dal Senato semplificazioni per gli impianti Fer e per incrementare la produzione di elettricità da biogas
Semplificazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'accelerazione dello sviluppo delle Fer, nonché misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas.
Sono queste alcune delle novità introdotte nel Decreto Taglia Prezzi (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, battezzato anche “Decreto Energia”) con alcuni emendamenti approvati dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato.
SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FER. Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, introdotti con un emendamento, recano una serie di semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, spiega un dossier parlamentare, l'art. 7-bis prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.
L'articolo 7-ter prevede un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.
A tale riguardo nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (cosiddetto programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate nell'ambito del suddetto programma PREPAC, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
L'art. 7-quater, invece stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
MISURE DI ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI. L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e composto da un comma unico e da due lettere, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.
In particolare, intervenendo sulla lettera c-ter), del comma 8 dell'articolo 20 del d. lgs. n. 199 del 2021, la disposizione in esame è volta ad estendere - da 300 a 500 metri - la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 20 d. lgs. n. 199 del 2011. Si estende altresì - da 150 a 300 metri - la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra specificato.
ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI. L’articolo 7-bis proposto in sede referente interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che richiede la valutazione di impatto ambientale.
MISURE URGENTI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS. L’articolo 5-bis interviene sulla produzione di energia da biogas, consentendo - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo - il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

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