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110%, bonus edilizi e asseverazione di congruità: nuovi massimali dal 16 aprile 2022
È stato pubblicato il 16 marzo, nell’edizione di serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 63, il decreto 14 febbraio 2022 del ministero della Transizione ecologica con allegata la tabella con la definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, da indicare nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus istituiti nell’ambito dei lavori di edilizia. Dai massimali indicati sono esclusi i costi relativi all’Iva, agli oneri professionali e alla posa in opera.
La fissazione dei valori massimi aggiornati a cui fare riferimento per attestare la congruità delle spese (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, il decreto “Rilancio”), era stata espressamente prevista dal Dl n. 157 dello scorso 11 novembre, il cosiddetto decreto Antifrodi, per evitare o quantomeno ostacolare i meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati. Le diverse voci riguardanti le tipologie di intervento riportate nell’allegato (insieme alle relative spese specifiche massime ammissibili) sono:
- riqualificazione energetica
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
- impianti a collettori solari
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con micro-cogeneratori
- impianti con pompe di calore (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con sistemi ibridi (solo se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (nei casi in cui l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di tecnologie di building automation.
I nuovi massimali sostituiscono i precedenti requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali riportati nel decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico, uno dei due decreti attuativi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del “Rilancio”.
Le disposizioni contenute nel decreto pubblicato in Gazzetta entrano in vigore a partire dal prossimo 15 aprile e i parametri da rispettare riportati nell’allegato, specifica l’articolo 2 del decreto, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto, perciò dal 16 aprile in poi.
Per i costi relativi a tipi di interventi che non sono ricompresi nelle indicazioni fornite dall’allegato al decreto 14 febbraio, il tecnico abilitato per la certificazione dovrà utilizzare, spiega l’articolo 3, i preziari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio dove è situato l’edificio oggetto dell’intervento. (fonte: Fisco Oggi)
IN ALLEGATO il decreto 14 febbraio 2022 del MITE.
Leggi anche: “Superbonus 110% e asseverazione di congruità, in Gazzetta i nuovi massimali”

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