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Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: novità nel decreto-legge n. 17/2022 in GU
Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee, razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore, semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.
Queste alcune delle misure strutturali e di semplificazione in materia energetica contenute al Capo II del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla GU di ieri e vigente dal 2 marzo.
Art. 9. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7 -bis , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».
Art. 10. Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 -quinquies , dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».
b) dopo il comma 1 -sexies sono inseriti i seguenti:
«1 -septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1 -octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1 -quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1 -quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».
Art. 12. Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
1. All’articolo 22, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».
Art. 13. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore
1. All’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore » sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee, all’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore »;
b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore ,»;
c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Art. 15. Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
6 -ter . Con il medesimo decreto di cui al comma 6 -bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».
Leggi anche: “Contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale: in Gazzetta il decreto-legge approvato dal CdM il 18 febbraio”

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