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In Gazzetta il Decreto Milleproroghe: liquidità imprese appaltatrici, edilizia scolastica, esami di Stato geometri e periti

Prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione dell'articolo 207, comma 1, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici

mercoledì 5 gennaio 2022 - Redazione Build News

scadenze-proroghe

È pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021 il decreto Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in vigore dal 31 dicembre 2021 e inviato alle Camere per la conversione in legge.

Liquidità delle imprese appaltatrici. Il comma 4 dell'articolo 3 del Milleproroghe proroga al 31 dicembre 2022 la disposizione dell'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici.

Edilizia scolastica. L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 i termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica. Si tratta del termine entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da Covid-19.

Edilizia universitaria. Il comma 3 dell'art. 6 dispone quanto segue: “All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»”.

Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, in particolare per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale. Il comma 4 dell'art. 6: “Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione”.

Il decreto Milleproroghe è disponibile in allegato.

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