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Whistleblowing, Anac: Italia inadempiente nel recepimento della Direttiva Europea 2019/1937
“Il 2022 è iniziato con l’Italia inadempiente nel recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 a tutela del whistleblowing, cioè di chi segnala illeciti nel proprio ambiente di lavoro. La lotta alla corruzione non ammette cedimenti o che si abbassi la guardia. I whistleblower svolgono un ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti che possono minacciare l’interesse pubblico. In tutti i paesi che riconoscono questo istituto, le segnalazioni hanno permesso la protezione di interessi comuni fondamentali, nonché il recupero di ingenti risorse pubbliche”.
Così Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Anticorruzione, lancia a inizio anno l’auspicio che l’Italia possa in tempi rapidi mettersi in regola con la direttiva Ue.
“In Italia la delega per recepirla è scaduta lo scorso agosto. Come Anac abbiamo contribuito con gli Uffici del Ministero della Giustizia a predisporre un testo, che ritengo fortemente avanzato. Purtroppo è tutto fermo. Non mi risulta che si sia avviato alcun iter per il recepimento”. “Sarebbe utile e opportuno inserire direttamente il decreto delegato in uno dei prossimi provvedimenti del governo, anche per evitare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Il dispositivo, di fatto, è già pronto”, ribadisce Busia.
“Proteggere i whistleblower da comportamenti ritorsivi è l’imperativo di organizzazioni internazionali, governi e organizzazioni della società civile convinti che sia un efficace meccanismo di prevenzione e lotta alla corruzione, e di tutela del diritto alla libertà di espressione. I segnalatori di malaffare sono molte volte le prime vittime delle loro stesse rivelazioni, dovendo affrontare spesso minacce e ritorsioni sul posto di lavoro, isolamento e stress psicologici di notevole entità”.
LA DIRETTIVA EUROPEA SUL WHISTLEBLOWING. La Direttiva Ue 2019/1937 sulla “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione” nel settore pubblico e in quello privato marca un passo decisivo nel rafforzamento dell’istituto del whistleblowing e della tutela dei segnalanti da ritorsioni.
In particolare, la Direttiva
- include nella definizione di whistleblower anche soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative;
- fornisce protezione anche a coloro che assistono i whistleblower;
- considera irrilevanti le motivazioni che hanno spinto a segnalare ai fini della garanzia della tutela;
- permette ai whistleblower di segnalare illeciti direttamente nel luogo di lavoro oppure alle autorità competenti;
- permette di segnalare utilizzando i media, in alcune circostanze;
- vieta ogni tipo di ritorsione, incluse minacce o tentativi di ritorsione anche indiretti, e fornisce una lista non esaustiva di esempi;
- prevede sanzioni per coloro che ostacolano il diritto a segnalare, per coloro che attuano ritorsioni contro i whistleblower e per coloro che non rispettano l’obbligo di mantenere la confidenzialità del segnalante;
- richiede agli Stati membri di garantire l’accesso a un servizio gratuito, comprensivo e indipendente di assistenza all’interno del settore pubblico;
- prevede la possibilità di fornire assistenza legale e finanziaria ai whistleblower;
- introduce l’obbligo di prendere in carico le segnalazioni e di mantenere il whistleblower informato entro un tempo ragionevole.
IL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. Come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica: Vai al Servizio whistleblowing

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