



-
In Gazzetta il Decreto Aiuti. Proroga Superbonus 110% unifam...
-
Superbonus 110%, la nuova edizione della Guida pratica per i...
-
Impianti FER, semplificazioni nel DL Aiuti
-
Crediti d’imposta e novità della legge di Bilancio 2022: chi...
-
Decreto Aiuti in GU: fondo per il sostegno del potere d’acqu...
-
Gare di ingegneria e architettura: nel 1° quadrimestre 2022 ...
-
Corrispettivi professionali progettazione: il CNI segnala un...
-
Efficienza energetica degli elettrodomestici, la Commissione...
-
Una rete neurale artificiale per l'efficientamento energetic...
-
Impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli ed...
-
L’impatto della Legge europea 2019-2020 sul Codice dei contr...
-
Abusi edilizi e superbonus 110%: chiarimenti sulle cause di ...
-
Energie rinnovabili, il 2021 è stato un altro anno “sprecato...
-
In Gazzetta Ufficiale le Linee guida per la prevenzione dell...
-
Il Piemonte ha il nuovo Piano Energetico Ambientale Regional...
-
Meccanismo dei certificati bianchi con i crediti d'imposta: ...
-
Allagamenti costieri, Venezia presa come riferimento dagli s...
-
Nuovo piano industriale Ferrovie dello Stato, Giovannini: “V...
-
Mercato libero dell'energia, Antitrust sanziona quattro soci...
-
Lithopor, davanzali per finestre con taglio termico integrat...
-
Rivalutazione delle aree edificabili: novità nel Decreto Bol...
-
Rischio idrico e idrogeologico, la classifica delle regioni ...
-
Superbonus 110%, in Campania truffa da 4 milioni di euro per...
-
Certificati bianchi e assolvimento dell’obbligo 2021: il 16 ...
DURC di congruità nel settore edile, dall'INL indicazioni sul decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito con una nota le indicazioni circa la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) secondo quando previsto dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (LEGGI TUTTO). Tale decreto è attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile.
“Come si evince dall’art. 2 del D.M., la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”, si legge nella nota dell'INL.
“Relativamente all’ambito di applicazione il D.M., tenuto anche conto di quanto previsto nell’allegato X al T.U. sicurezza, esplicita che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10.09.2020 che ad ogni buon fine si allega.
Il decreto demanda ad una apposita Convenzione tra le Istituzioni coinvolte ( INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE) la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro dodici mesi dall’adozione del D.M., che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL.
Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021.
Si richiama l’attenzione sulla previsione del comma 4 dell’art. 2 del citato Decreto, secondo la quale le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione”.
Leggi anche: “Verifica di congruità nel settore edile: il decreto registrato dalla Corte dei Conti”

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.