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Riforma dei certificati bianchi: la bozza di decreto del MITE. Il TESTO

Il decreto aggiorna il decreto ministeriale del 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018

venerdì 14 maggio 2021 - Redazione Build News

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Riportiamo in allegato la bozza del decreto del Ministro della transizione ecologica di riforma del meccanismo dei certificati bianchi (titoli di efficienza energetica – TEE).

Il decreto aggiorna il decreto ministeriale del 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 maggio 2018.

L'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale per il periodo successivo all’anno 2020 deve essere calcolato secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in particolare contabilizzando solo i risparmi generati da nuovi progetti, in coerenza con quanto previsto dal PNIEC, dalla Relazione ad esso allegata “Notifica delle misure e dei metodi adottati dagli stati membri per l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, Allegato III del Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell’Unione dell’energia” e dalla Relazione annuale sull’efficienza energetica 2020.

Nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al 2030, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento.

È necessario prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per evitare il rischio di sovra-incentivazione degli interventi di efficienza energetica.

Le risultanze del monitoraggio dell’andamento del mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19, comportano la necessità di prevedere misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo e l’equilibrio del suddetto mercato.

In linea con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è opportuno introdurre modalità aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica, anche alla luce della possibile revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello europeo.

In allegato la bozza di decreto

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