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Trasformazione di una finestra in portafinestra: non rientra nell’edilizia libera
L'Associazione ANFIT segnala e analizza in un articolo la sentenza n. 476/2022 del Consiglio di Stato in merito alla modalità di gestione degli interventi per trasformare una finestra in portafinestra.
“Il provvedimento è stato sviluppato in relazione al ricorso promosso da un privato contro il Comune, che gli aveva trasmesso un ordine di ripristino in relazione a diversi interventi edilizi svolti presso l’abitazione, tra cui quello della trasformazione di due finestre in portefinestre.
Le posizioni delle due parti erano le seguenti:
- Il comune sosteneva che gli interventi erano illegittimi in quanto non provvisti di SCIA;
- Il privato confermava di non aver prodotto la Segnalazione di Inizio Attività, con tale scelta che risultava motivata dal fatto che gli interventi, a suo dire, avessero tutte le caratteristiche per rientrare in ambito di edilizia libera e quindi di non necessitare di titolo edilizio alcuno.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune chiarendo che, secondo il Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), la trasformazione di una finestra in una portafinestra non rientra tra i lavori che appartengono alla categoria dell’edilizia libera e che, invece, tale procedura vada considerata come opera di manutenzione straordinaria e debba, quindi, essere dotata di SCIA”.
La sentenza è disponibile in allegato.

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