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Sviluppo delle rinnovabili, impugnata la legge n. 4/2022 della Provincia Autonoma di Trento
Nella riunione del 22 giugno 2022 il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 4 del 2 maggio 2022 recante “Misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse.”
La legge in questione persegue la finalità di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e introduce disposizioni volte “a semplificare i relativi procedimenti amministrativi e ad assicurare il loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico” (art. 1, comma 1).
Secondo il Governo nazionale questa legge eccede dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dagli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige ed è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli art. 4, commi 1 e 2, art. 5, art. 7, commi 1 , 2 e 3 e art.10 andando a violare l’articolo 117 comma terzo della Costituzione e, nello specifico, i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Le medesime disposizioni, inoltre, ponendosi in contrasto con norme statali di recepimento di direttive europee in materia energetica, si pongono in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, violando altresì, con specifico riferimento all’articolo 7, comma 1, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione oltre a violare il medesimo articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili i e sociali e che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
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