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Decreto Aiuti in GU: fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi: è quanto prevede l'articolo 33 del Decreto Aiuti - decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di ieri 17 maggio.
L'articolo in questione istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 (indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti), e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3 - bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1), incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3) - nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
IN ALLEGATO il decreto-legge Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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