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Prevenzione incendi attività di intrattenimento e di spettacolo: la regola tecnica verticale
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre il decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell'interno, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 al decreto si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
Inoltre, si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 3 AGOSTO 2015. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
All’art. 2 -bis, comma 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) è aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
All’art. 5, comma 1 -bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), è aggiunta la seguente: « bb) decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”».
All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali », è aggiunto il seguente capitolo «V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.
ENTRATA IN VIGORE. Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IN ALLEGATO il decreto.

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