


-
Superbonus e bonus edilizi, ampliata la platea dei cessionar...
-
Progettazione delle 212 scuole nuove previste dal PNRR: pubb...
-
Al 31 dicembre 2021 le opere incompiute erano 379, in calo r...
-
Legge delega che riscrive il Codice dei contratti: l'analisi...
-
DL Semplificazioni fiscali (n. 73/2022): le novità per il se...
-
Appalti internazionali, dall'UE un regolamento per la tutela...
-
Modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza...
-
Superbonus 110%, ok alla cessione del credito alle partite I...
-
MCE 2022, si chiude con successo l’edizione “della ripartenz...
-
Superbonus 110%, l'AdE risponde a un quesito sull'utilizzo p...
-
Super Sismabonus e nuovo portale, ENEA attende indicazioni d...
-
Diventa strutturale la compensazione dei crediti/debiti con ...
-
Bollette: nel terzo trimestre +0,4% per l'elettricità, stabi...
-
Contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas natu...
-
A giugno inflazione all'8%, un livello che non si registrava...
-
Cessioni crediti imprese energivore, dal 7 luglio l’invio de...
-
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei ...
-
Efficienza energetica e rinnovabili, raggiunto un accordo al...
-
4,1 miliardi per reti elettriche intelligenti e più resilien...
-
600 milioni per migliorare la depurazione e il riutilizzo de...
-
Idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale, al via la spe...
-
Qualificazione delle Stazioni appaltanti, Anac pubblica la R...
-
Agrivoltaico sostenibile, oltre 600 le adesioni alla Rete na...
-
Superbonus: stop dal Governo a qualsiasi ipotesi di proroga
Facciate edifici civili, in Gazzetta Ufficiale il decreto con la regola tecnica antincendio
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 di venerdì scorso il decreto 30 marzo 2022 del Ministero dell'interno, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il provvedimento – in allegato - entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU.
Le norme tecniche si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
Le norme tecniche sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.13 - Chiusure d'ambito degli edifici civili», per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonche' i relativi criteri di accettabilita' ai fini dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.