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Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela: in Gazzetta il decreto
Nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 255 di ieri è pubblicato il decreto 14 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Cultura, ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Questo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CAMPO DI APPLICAZIONE. Le norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 3 AGOSTO 2015. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.
All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’art. 1.
Il decreto è disponibile in allegato.

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