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Delitti contro il patrimonio culturale, in Gazzetta Ufficiale la legge che inasprisce le sanzioni
Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 di ieri è pubblicata la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, approvata in via definitiva dalla Camera il 3 marzo scorso.
In vigore da oggi 23 marzo 2022, questa nuova legge, che ricalca il testo presentato nella scorsa legislatura dai ministri Franceschini e Orlando, opera una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio così come previsto dalla Convenzione di Nicosia del Consiglio di Europa recentemente ratificata dal nostro Paese.
L’intervento legislativo:
- colloca nel codice penale, con un titolo espressamente dedicato, gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali;
- introduce nuove fattispecie di reato;
- innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata;
- introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
- potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale;
- amplia le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche.
In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. Vengono inoltre punite le condotte di illecito impiego, importazione ed esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, la proposta i legge prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità. Viene inoltre consentita la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito delle opere d’arte.
IN ALLEGATO la legge 9 marzo 2022, n. 22.

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