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Congruità della manodopera in edilizia: nuove Faq
Con la comunicazione n. 821 del 22 giugno 2022, la CNCE informa che sono state integrate le FAQ tecnico/operative allegate alle precedenti Comunicazioni nn. 779, 798, 803, 805 e 812 in merito alla congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.
1. Gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai quali sia stata fatta un’unica DNL, prima di quella data, sono soggetti alla verifica di congruità?
Fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 11 contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021, gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un’unica DNL valevole per tutto l’accordo quadro, non sono soggetti alla verifica di congruità.
2. I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità?
No, ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili (a tal proposito cfr anche FAQ n. 4 della COM. CNCE. n. 803/2021).

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