Il parere di...

Il Codice dei contratti pubblici in Consiglio di Stato. Finco: "Rivedere le Stazioni appaltanti e il principio del risultato"

Le prime considerazioni della Federazione sul testo di revisione del codice dei contratti pubblici approntato dal Consiglio di Stato

martedì 8 novembre 2022 - Redazione Build News

finco-logo

“Non mancano gli aspetti positivi da quanto si è potuto vedere sin ora del testo elaborato dal Consiglio di Stato” - esordisce Carla Tomasi, Presidente FINCO.

In primis la grande attenzione al “risultato”, la previsione di un sistema di qualificazione anche per servizi e forniture ed il potenziamento del ruolo “tecnico” dell’ANAC nella tenuta di varie banche dati quali l’Anagrafe degli Operatori Economici, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che dovrebbe essere un collettore generale di banche dati che dovrebbero essere tutte (!) interoperabili. E poi il recupero delle Linee Guida obbligatorie di ANAC che dovrebbero essere inserite nel Codice.

Ma al contempo si rilevano - afferma la Tomasi - anche degli aspetti negativi e preoccupanti come la possibilità per le Stazioni Appaltanti di indicare nei Bandi di Gara il CCNL da applicare e l’enfasi “escludente” sui CCNL diversi da quelli delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali con maggiore rappresentatività. In particolare occorre soffermarsi sul “mostro” giuridico e pratico creato dalla precedente gestione del MIMS, con l’obbligo da parte delle imprese di sottostare, in ambito di opere pubbliche, alle indicazioni delle Stazioni Appaltanti in merito al CCLN da applicare (e ribadito nelle opere private con l’obbligo di applicare determinati contratti per poter ricevere il superbonus 110%).

Orbene, nell’ attuale legislazione italiana i contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno valore erga omnes in quanto stipulati tra associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori carenti di personalità giuridica, mentre mantengono tutto il loro vigore solo inter partes: come si pensa, dunque, di lasciare a un terzo una scelta che è rigorosamente riservata alle parti stipulanti (senza peraltro guardare in primis a coloro che lavorano del tutto senza contratto)? Per non parlare della Costituzione italiana che sancisce la libertà d'impresa, libertà riconfermata, ove c’è ne fosse bisogno, dalla legge 180/2011 “Norme per la libertà di Impresa- Statuto delle Imprese”, oltre che dalla Direttiva europea sullo Small Business Act.

Con tale obbligo non si ottiene certamente maggiore sicurezza; l’unico vero risultato è di rendere più compatto e liquido il sistema attorno alle Cassa Edili. Ma non basta; invece di pensare al vero tema che è la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, si configura un accanimento terapeutico verso le PMI: almeno il 30% di occupazione giovanile ed il 15% di occupazione femminile, quando qui – continua Tomasi – il problema è trovarla la manodopera. Ciò non discende dal Codice ma dal Decreto “Semplificazioni” (sic!) 77/2021, ma attiene ovviamente alla stessa sfera

Non c’è tra i principi - e questo è grave - il riferimento alla “qualità della prestazione” quale cardine per l’affidamento e l’esecuzione. Prevale sempre il principio del “risultato” ed anche la richiesta di “requisiti speciali” sembra essere facoltativa.

Per quanto riguarda i livelli di progettazione, essi sono ridotti a due: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto Esecutivo e questo potrebbe causare distorsioni nella progettazione. Prevista una generale conformità alle normative sui Beni Culturali ed il rispetto dei vincoli archeologici, ma essa appare alquanto “blanda” ed in quanto tale, preoccupante.

Scompare purtroppo il riferimento specifico a tutte le indagini preliminari, sostituito da un generico rimando a "tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte", ad esempio per autorizzazioni ex DPR 237/01 per ricerche archeologiche e bonifiche ordigni bellici. Per il costo del lavoro si fa riferimento a tabelle ministeriali (come ora).

I Prezzari Regionali o della Stazione Appaltante, vengono affiancati, ove necessario, da listini delle Camere di Commercio o prezzi di mercato; se sarà una previsione positiva, lo valuteremo con il tempo.

Infine positivo, ma da approfondire, il meccanismo di inserimento della clausola automatica di revisione prezzi ed il riequilibrio contrattuale. Bene anche la previsione di un apposito regolamento per la qualificazione degli Operatori Economici, ivi inclusi quelli dei servizi e delle forniture, oltre a quelle dei lavori. Male l’eccessiva apertura al subappalto.

"Attendiamo comunque di visionare gli allegati, "autooperativi", cui è stata demandata tanta parte della nuova disciplina. Confidiamo - conclude la Presidente FINCO - di poter presto incontrare i competenti Uffici ministeriali ed, in primis, lo stesso Ministro".

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Il parere di... copertina articolo
Scarico fumi a parete e distanze minime, quali strumenti per difendersi?

Associazione Marcopolo (polizia locale): contro il vicino di casa incurante e irrispettoso...

Il parere di... copertina articolo
Ozono e Covid-19: attenti alle fake news

L’ozono generato in situ per l'igienizzazione delle superfici comporta dei rischi e...

Dello stesso autore