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Codice crisi d’impresa, Ance: distinguere l'insolvenza incolpevole da quella prodotta a seguito di negligenza
Si è svolta ieri l’audizione informale dell’Ance presso la Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Nel condividere in senso generale l’ulteriore riforma operata con lo Schema di decreto legislativo, il Vicepresidente Economico-fiscale-tributario dell'Ance, Marco Dettori, ha evidenziato l’opportunità di prevedere una definizione normativa di “insolvenza incolpevole”, distinguendo fra l’insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori.
Inoltre, occorre prevedere, nell’ambito della “composizione negoziata della crisi”, che le figure professionali con competenze specifiche nei diversi settori di attività, di cui può avvalersi l’esperto nell’esercizio delle proprie funzioni, siano individuate nelle rispettive Associazioni di categoria.
L'Ance suggerisce infine l’aumento a 35.000 euro della soglia di debito ai fini IVA e dei contributi previdenziali o dei premi assicurativi non versati, che fa scattare la segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL, in qualità di “creditori pubblici qualificati”.

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