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Superbonus: il momento di emissione dell'APE ante intervento
Il Condominio istante fa presente che intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio condominiale e che la Regione ha riconosciuto un contributo per la ricostruzione a seguito dei danni causati all'edificio dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, tuttavia, non copre per intero le spese che saranno sostenute. Fa presente, inoltre, che:
- nel mese di giugno 2021 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori ma gli stessi non stati ancora avviati?
- saranno effettuati interventi strutturali e di isolamento termico che interesseranno le parti comuni dell'edificio (interventi ''trainanti'') nonché le singole unità residenziali provviste di riscaldamento (interventi ''trainati'') mediante la sostituzione degli infissi e degli oscuranti?
- gli interventi comporteranno un salto di due classi energetiche mediante l'impiego di materiali più performanti ed aventi caratteristiche che soddisfano i criteri ambientali minimi (CAM)?
- le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione non sono state oggetto di altre agevolazioni fiscali fruite dai condomini.
Tanto premesso, considerato che i condomini intenderebbero beneficiare del cd. Superbonus, l'Istante chiede se:
- l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento possa essere predisposto dopo la comunicazione di inizio dei lavori che, tuttavia, non sono ancora iniziati?
- si applichi la proroga al 31 dicembre 2025 dell'agevolazione prevista dall'articolo 119, commi 8-bis ed 8-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Nella Risposta n. 584 del 9 dicembre 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate precisa che “con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità di redigere l'A.P.E. ante intervento anche successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori che, tuttavia, non sono ancora cominciati, si fa presente che la risposta implica valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle entrate in quanto riferite all'applicazione del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 nonché del predetto decreto Requisiti avente ad oggetto la normativa in materia di efficientamento energetico”.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, l'AdE fa presente “che, ai sensi del comma 8-ter, del citato articolo 119 del decreto Rilancio «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».
Come chiarito con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ''piena'' del 110 per cento delle spese sostenute, disposta da tale disposizione, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel precedente comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Nel presupposto, dunque, che gli interventi prospettati siano effettuati su un fabbricato per il quale sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, in applicazione della disposizione di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Condominio istante potrà beneficiare nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento non oggetto dell'istanza in esame del Superbonus nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

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