


-
Bonifiche, in arrivo lo schema di regolamento che velocizza ...
-
Nuovo Codice dei Contratti, Busia (ANAC): rafforzare la corr...
-
Infortuni sul lavoro, intesa per ampliare agli studenti le c...
-
ProfessionItaliane plaude all’approvazione dell’equo compens...
-
Le competenze di geometri e ingegneri sulle strutture in cem...
-
Agrivoltaico “su misura” con intelligenza artificiale: il pr...
-
Demanio: maxi concorso di progettazione Parco della Giustizi...
-
FINCO in audizione alla Camera sul Codice degli Appalti
-
Ingegneri dell'Ordine di Torino e leggi razziali: in fase di...
-
Progetti di rigenerazione urbana e di efficienza energetica ...
-
Opere pubbliche, Anac: il concorrente deve poter dimostrare ...
-
Obbligo biocarburanti, novità dal GSE
-
Sviluppo sostenibile, firmato accordo tra Banco BPM e GSE
-
Superbonus, eco e sismabonus, bonus verde e mobili, bonus ca...
-
Superbonus e cessione crediti, Architetti: un Testo unico pe...
-
Superbonus, OICE: crediti ancora bloccati, boomerang dalle r...
-
Equo compenso delle prestazioni professionali, approvata dal...
-
Strutture ricettive, 1 miliardo e 380 milioni di euro per la...
-
Efficientamento energetico e messa in sicurezza di edifici e...
-
PNRR: FIPER scrive all'On. Pichetto in merito al bando di pr...
-
Ricostruzione post sisma, Romagnoli (CNI): “Serve un impulso...
-
Ecobonus per interventi di efficienza energetica: chiariment...
-
AdE: anche la società in accomandita semplice può fruire del...
-
Perrini (CNI): “Senza credito d’imposta gli obiettivi di eff...
Agevolazioni prima casa e dichiarazione di inagibilità: chiarimenti dal Fisco
Ho letto che in caso di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa è possibile chiedere nuovamente gli stessi benefici per l’acquisto di un altro immobile. È così?
Piera B.
risponde Paolo Calderone di FiscoOggi
In linea generale, non si possono richiedere i benefici “prima casa” qualora si abbia la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, o di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa si trovi.
Con il Principio di diritto n. 1/2022 l’Agenzia delle entrate ha affermato, tuttavia, riferendosi al caso di un immobile acquistato con i benefici “prima casa” e oggetto di un decreto di sequestro (articolo 253 c.p.p.) e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente, che è possibile beneficiare delle stesse agevolazioni per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.
Alla stessa conclusione l’Agenzia delle entrate era già pervenuta con la risoluzione n. 107/2017, riguardante il caso di un immobile che era stato dichiarato inagibile dall’Autorità competente a seguito di un evento sismico. Anche in tale situazione, che aveva comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative, era stata ammessa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal Dpr n. 131/1986 (Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima).

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.