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Superbonus 110%, l'AdE risponde a un quesito sull'utilizzo parziale in compensazione del credito e la ricostituzione del valore originario
L'istante pone il quesito di seguito sinteticamente rappresentato in merito all'applicazione dell'articolo 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'istante riferisce di avere diritto ad un credito d'imposta da Superbonus (ancorché non sia specificato in istanza, si può assumere a seguito di "sconto in fattura o "cessione del credito" di cui al medesimo articolo 121) e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022 (per un totale di [...] euro), tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).
Considerato che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, chiede come poter ricostituire l'originario credito spettante.
Nella Risposta n. 358 di oggi 1 luglio 2022 (in allegato), l'Agenzia delle entrate osserva che la soluzione prospettata dal contribuente – ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario - non è contemplata dalla normativa, “essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.
Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'Agenzia delle entrate non può interferire).
Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dal comma 1-quater del citato articolo 121 (introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), secondo cui «I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 [...]».
Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».”

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