


-
Testo unico salute e sicurezza sul lavoro: la versione aggio...
-
Sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edif...
-
Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Aiuti Bis da...
-
Decreto Aiuti Bis: le novità per le imprese
-
DL Aiuti Bis: prorogato fino al 18 febbraio 2023 il Fondo di...
-
Lavoratori autonomi, rifinanziato con 100 milioni di euro il...
-
FER, FIPER e CMA lanciano l'allarme: "Troppe incertezze, il ...
-
Tutela dei lavoratori che operano nei cantieri, firmato acco...
-
Configurazioni per l'autoconsumo e sistemi di accumulo: ARER...
-
Opere commissariate, nel primo semestre 2022 sono stati avvi...
-
Procedura negoziale, Anac: legittimi i limiti territoriali, ...
-
Sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetic...
-
Servizi di architettura e ingegneria, Anac: gravi irregolari...
-
Osservatorio OICE/Informatel: boom della progettazione a lug...
-
Superbonus 110%, Ance: il decreto Aiuti Bis è l’ultima oppor...
-
Superbonus 110% e cambio di destinazione d'uso da categoria ...
-
Bonus Facciate, scoperta a Perugia frode ramificata sull’int...
-
Infrastrutture e mobilità sostenibili, è legge il decreto Mi...
-
Atti di aggiornamento catastale, disponibile il Vademecum Do...
-
Sistema integrato di monitoraggio del rischio delle infrastr...
-
Infrastrutture strategiche e prioritarie: il costo ammonta a...
-
Proposta di direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’e...
-
Qualità dell’aria indoor nelle scuole, in Gazzetta le Linee ...
-
Conferenza Unificata: via libera al primo Piano Generale del...
Cessioni parziali dei crediti edilizi: il Fisco fa chiarezza
Dopo l’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, si chiede di chiarire come potranno essere ceduti i crediti successivi al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura) e come sarà possibile individuare tali crediti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle entrate.
risponde Fisco Oggi
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni indicate nel primo comma del decreto legge n. 34/2020 - lettera a (sconto in fattura) e lettera b (prima cessione del credito), relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (articolo 121, comma 1-quater, del decreto legge n. 34/2020). Per verificare che tale disposizione sia rispettata, è previsto che a questi crediti sia attribuito un codice identificativo che andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive.
Come spiegato dall’Agenzia delle entrate (si veda faq del 19 maggio 2022), i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono caricate nella “Piattaforma cessione crediti” già suddivisi in rate annuali di pari importo, a ciascuna delle quali viene attribuito un codice univoco.
Poiché il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto dal contribuente titolare della detrazione, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate potranno essere cedute (sempre per l’intero importo) anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in questo caso, anche in modo frazionato).
Si ricorda, infine, che queste disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Leggi anche: “Divieto di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni dei crediti Superbonus e altri bonus edilizi: nuova Faq dell'AdE”

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.