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Superbonus: stop dal Governo a qualsiasi ipotesi di proroga
Limiti di spesa ammessi al Superbonus 110%: la risposta AdE n. 289 del 23 maggio 2022
Il contribuente che si è rivolto all’Agenzia delle entrate, proprietario di due corpi edilizi, costituiti ciascuno da un’unità immobiliare e una pertinenza, da demolire parzialmente e ricostruire “con ampliamento” attraverso interventi strutturali, che prevedono l’installazione di un impianto termico centralizzato a "biomassa" a servizio di entrambi gli alloggi, l'isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli infissi, la posa in opera di schermature solari, l'installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio, aspira a chiarimenti a largo raggio. Chiede, infatti, precisazioni in merito alla possibilità di fruire del Superbonus 110%, per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico che intende realizzare e sui relativi limiti di spesa.
Nella Risposta n. 289 del 23 maggio 2022 (in allegato), con particolare riguardo ai limiti di spesa, l’Agenzia ricorre, come negli altri due casi, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 24/2020. Nel dettaglio, per la realizzazione degli interventi antisismici, in relazione ai quali la norma stabilisce un limite di spesa pari a 96mila euro, ricorda che quando i lavori sono realizzati su singole unità immobiliari, tale limite va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Ciò comporta che per tali lavori, per quelli di completamento (rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico) e per gli ulteriori interventi edilizi (ristrutturazione e miglioramento funzionale dell'autorimessa pertinenziale) l’istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192mila euro (96.000x2). Questo perché, i lavori ammessi al Sismabonus, attratti nella maxi agevolazione per effetto del richiamo all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, che a sua volta rimanda all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (risoluzione n. 60/2020).
In merito alla demolizione e ricostruzione “con ampliamento”, che deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia dal Comune o da altro ente territoriale competente, il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, ha precisato che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Ne consegue che, con specifico riferimento al prospettato intervento di realizzazione di sistema centralizzato a biomassa a servizio di entrambi gli alloggi, trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume non riscaldato delle pertinenze. Per quanto riguarda invece la sostituzione degli infissi, strettamente collegata all’efficientamento energetico, va valorizzata la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli stessi.
Nello specifico, l’Agenzia ricorda che, nel caso di interventi "trainati", il comma 2 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio” stabilisce che l'aliquota del 110% si applica “nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”. Quindi, nell’ipotesi in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare il limite di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Pertanto, con riferimento ai prospettati interventi, l'ammontare massimo di spesa sarà pari a 109.090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l'installazione di collettori solari termici, di infissi e di schermature solari, a 30mila euro (15.000 x 2) per l'installazione di impianti di domotica e a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale per l'installazione di impianti fotovoltaici (essendo contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001).
Infine i tempi. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al difuori dell'esercizio di impresa, arti o professioni, sottolinea l’Agenzia, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis, Dl. “Rilancio”).

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