



-
Attestati di Prestazione Energetica, presentato il nuovo por...
-
Mappa georeferenziata degli acquisti della PA: pubblicato l’...
-
In Gazzetta il Decreto Aiuti. Proroga Superbonus 110% unifam...
-
Superbonus 110%, la nuova edizione della Guida pratica per i...
-
Superbonus 110%, bonus edilizi e obbligo attestazione Soa es...
-
Corrispettivi professionali progettazione: il CNI segnala un...
-
Impianti FER, semplificazioni nel DL Aiuti
-
Decreto Aiuti in GU: fondo per il sostegno del potere d’acqu...
-
Crediti d’imposta e novità della legge di Bilancio 2022: chi...
-
Gare di ingegneria e architettura: nel 1° quadrimestre 2022 ...
-
Anac: la fusione di livelli di progettazione non comporta ri...
-
Contratti, Anac: lockdown in Cina e guerra in Ucraina cause ...
-
Al via oggi Klimahouse 2022
-
Edilizia, il Governo impugna la Legge n. 2/2022 della Region...
-
Ciclovie, proroga del termine degli interventi da agosto 202...
-
Calcestruzzi eterni per opere eco-sostenibili
-
Efficienza energetica degli elettrodomestici, la Commissione...
-
Una rete neurale artificiale per l'efficientamento energetic...
-
Impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli ed...
-
L’impatto della Legge europea 2019-2020 sul Codice dei contr...
-
Abusi edilizi e superbonus 110%: chiarimenti sulle cause di ...
-
Energie rinnovabili, il 2021 è stato un altro anno “sprecato...
-
In Gazzetta Ufficiale le Linee guida per la prevenzione dell...
-
Archivio numeri civici e strade, pronte le specifiche tecnic...
Agevolazioni prima casa under 36: nuove delucidazioni dall'AdE
Il preliminare d’acquisto della prima casa per l’under 36, stipulato dal padre, che nell’occasione ha versato caparra e acconto, con l’impresa costruttrice, non impedisce al giovane di usufruire del credito d’imposta pari all’Iva versata, anche in relazione alle fatture intestate al genitore. Ciò che conta è che il padre lo abbia formalmente “nominato” titolare della proprietà. È quanto si legge nella risposta n. 261 dell’11 maggio 2022 dell'Agenzia delle entrate.
L'istante, in sostanza, nel precisare che alla firma dell'atto definitivo, dietro il pagamento del saldo, l’immobile sarà a lui intestato e che trasferirà immediatamente la residenza nello stesso, non è certo del fatto di poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 64, comma 7, del Dl "Sostegni-bis”, la quale prevede “per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”, in quanto le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell'Iva al 4%, emesse dall'impresa costruttrice, sono state intestate al padre che ha sottoscritto il contratto promettendo “di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'immobile".
Al riguardo, l’Agenzia osserva che il "Contratto per persona da nominare", disciplinato dagli articoli 1401 e seguenti del Codice civile, prevede una dichiarazione di nomina formale, fatta alla luce delle norme di riferimento.
Pertanto, affinché l’istante si sostituisca quale parte contrattuale del preliminare originariamente stipulato dal padre "per sé o per persona da nominare", acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dallo stesso contratto, con effetto dal momento in cui questo è stato stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal genitore), deve essere validamente nominato.
Inoltre, poiché è riconosciuto all'acquirente che fruisce dell'agevolazione "prima casa under trentasei" un credito d'imposta "di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", sarà necessario che dall'atto di compravendita dell'immobile, stipulato dall’istante in seguito alla sua nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi delle fatture intestate allo stesso genitore con applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4 per cento.
In altri termini, dall'atto di compravendita deve risultare l'ammontare di Iva corrisposta in relazione all'acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente under trentasei.
Per completezza, infine, l’Agenzia ricorda che il credito d'imposta spetta nella misura massima del 4 per cento. Infatti, il comma 7 dell'articolo 64 prevede un credito d'imposta per gli atti soggetti a Iva "di cui al comma 6" ovvero per "gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione”.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.