


-
Superbonus e bonus edilizi, ampliata la platea dei cessionar...
-
Progettazione delle 212 scuole nuove previste dal PNRR: pubb...
-
Al 31 dicembre 2021 le opere incompiute erano 379, in calo r...
-
Legge delega che riscrive il Codice dei contratti: l'analisi...
-
DL Semplificazioni fiscali (n. 73/2022): le novità per il se...
-
Appalti internazionali, dall'UE un regolamento per la tutela...
-
Modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza...
-
Superbonus 110%, ok alla cessione del credito alle partite I...
-
MCE 2022, si chiude con successo l’edizione “della ripartenz...
-
Superbonus 110%, l'AdE risponde a un quesito sull'utilizzo p...
-
Super Sismabonus e nuovo portale, ENEA attende indicazioni d...
-
Diventa strutturale la compensazione dei crediti/debiti con ...
-
Bollette: nel terzo trimestre +0,4% per l'elettricità, stabi...
-
Contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas natu...
-
A giugno inflazione all'8%, un livello che non si registrava...
-
Cessioni crediti imprese energivore, dal 7 luglio l’invio de...
-
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei ...
-
Efficienza energetica e rinnovabili, raggiunto un accordo al...
-
4,1 miliardi per reti elettriche intelligenti e più resilien...
-
600 milioni per migliorare la depurazione e il riutilizzo de...
-
Idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale, al via la spe...
-
Qualificazione delle Stazioni appaltanti, Anac pubblica la R...
-
Agrivoltaico sostenibile, oltre 600 le adesioni alla Rete na...
-
Superbonus: stop dal Governo a qualsiasi ipotesi di proroga
Aiuti di Stato alle imprese durante l’emergenza Covid-19: online l'autodichiarazione da inviare all'AdE
È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Con un provvedimento di oggi, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
FINESTRA PER L’INVIO, DAL 28 APRILE AL 30 GIUGNO 2022. La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.