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Aliquote IVA: in vigore la nuova direttiva 2022/542/UE
È in vigore dal 6 aprile scorso la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, che modifica le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Tra i settori interessati dalla nuova direttiva l'edilizia (tra cui quella abitativa) e i pannelli solari.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 107/1 del 6 aprile 2022, la nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punti 1), 2), 5), 7), 12) per quanto riguarda la soppressione dell’articolo 103 della direttiva 2006/112/CE, e 20) e all’articolo 2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l’allegato III, punti 7) e 13), relativi all’accesso alla diretta streaming delle manifestazioni o visite rientranti in tali punti, e punto 26) della direttiva 2006/112/CE, elencate nell’allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
RIESAME. Sulla base di una valutazione della possibilità di soluzioni a prova di futuro adattate all’era digitale e in linea con l’obiettivo di un sistema dell’IVA basato sulla destinazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il regime del margine di cui al titolo XII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.
IN ALLEGATO la nuova direttiva.

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