


-
Testo unico salute e sicurezza sul lavoro: la versione aggio...
-
Sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edif...
-
Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Aiuti Bis da...
-
Decreto Aiuti Bis: le novità per le imprese
-
DL Aiuti Bis: prorogato fino al 18 febbraio 2023 il Fondo di...
-
Lavoratori autonomi, rifinanziato con 100 milioni di euro il...
-
FER, FIPER e CMA lanciano l'allarme: "Troppe incertezze, il ...
-
Tutela dei lavoratori che operano nei cantieri, firmato acco...
-
Configurazioni per l'autoconsumo e sistemi di accumulo: ARER...
-
Opere commissariate, nel primo semestre 2022 sono stati avvi...
-
Procedura negoziale, Anac: legittimi i limiti territoriali, ...
-
Sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetic...
-
Servizi di architettura e ingegneria, Anac: gravi irregolari...
-
Osservatorio OICE/Informatel: boom della progettazione a lug...
-
Superbonus 110%, Ance: il decreto Aiuti Bis è l’ultima oppor...
-
Superbonus 110% e cambio di destinazione d'uso da categoria ...
-
Bonus Facciate, scoperta a Perugia frode ramificata sull’int...
-
Infrastrutture e mobilità sostenibili, è legge il decreto Mi...
-
Atti di aggiornamento catastale, disponibile il Vademecum Do...
-
Sistema integrato di monitoraggio del rischio delle infrastr...
-
Infrastrutture strategiche e prioritarie: il costo ammonta a...
-
Proposta di direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’e...
-
Qualità dell’aria indoor nelle scuole, in Gazzetta le Linee ...
-
Conferenza Unificata: via libera al primo Piano Generale del...
Superbonus 110% e bonus edilizi: in una FAQ dell'AdE chiarimenti sulle cessioni del credito e regime transitorio
In caso di prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” come banche intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. E’ uno dei chiarimenti forniti nella risposta alla Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate sul divieto di cessione dei bonus introdotto dal decreto “Frodi” (Dl n. 13/2022).
Il quesito, nel dettaglio, è così formulato:
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?
L’Agenzia ricorda che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili, che garantisce l’equità di trattamento tra contribuenti.
Prima cessione o sconto:
- Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
- Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
- Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima:
- Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
- Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.