



-
Divieto di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni ...
-
Decreto Aiuti: le misure in materia di energia e per i lavor...
-
Durabilità delle opere in calcestruzzo: novità da UNI
-
Modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza...
-
Superbonus 110% e cessione del credito: dal Fisco nuovi chia...
-
Metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile...
-
Superbonus 110% e certificazione Soa, il Decreto Taglia Prez...
-
Energia, dalla Commissione UE arriva il REPowerEU: il piano ...
-
Fabbricati non accatastati: i coefficienti per il 2022
-
Decreto Aiuti, nuove misure per far fronte al caro materiali...
-
Confprofessioni: il testo attuale del DDL non riconosce l’eq...
-
Mercato delle abitazioni, +34% nel 2021
-
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali n...
-
Immobile locato al condominio: chiarimenti sulla cedolare se...
-
Attestati di Prestazione Energetica, presentato il nuovo por...
-
Mappa georeferenziata degli acquisti della PA: pubblicato l’...
-
In Gazzetta il Decreto Aiuti. Proroga Superbonus 110% unifam...
-
Superbonus 110%, la nuova edizione della Guida pratica per i...
-
Superbonus 110%, bonus edilizi e obbligo attestazione Soa es...
-
Corrispettivi professionali progettazione: il CNI segnala un...
-
Impianti FER, semplificazioni nel DL Aiuti
-
Decreto Aiuti in GU: fondo per il sostegno del potere d’acqu...
-
Crediti d’imposta e novità della legge di Bilancio 2022: chi...
-
L’impatto della Legge europea 2019-2020 sul Codice dei contr...
Bonus edilizi ed estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità: chi deve comunicare la cessione del credito?
Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra cui l’estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità, chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia? A questa domanda risponde la rivista online dell'Agenzia delle entrate su La posta di FiscoOggi.
“Per esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura bisogna trasmettere telematicamente il nuovo modello di comunicazione approvato dal recente provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.
Come previsto dallo stesso provvedimento, la comunicazione va fatta:
- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Se, invece, si deve comunicare la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, l’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio.
Si ricorda, infine, che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.”

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.