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Superbonus 110% per interventi su edifici residenziali di una Fondazione: la Risposta AdE n. 807 del 13 dicembre 2021
L'Istante (nel prosieguo, anche la Fondazione) fa presente di essere un'azienda pubblica di servizi alla persona (ente pubblico non economico) che trae origine dalla trasformazione di un'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), e che, in quanto ente pubblico, risulta, al pari degli IACP, soggetta al controllo della Corte dei Conti e, per quanto concerne le controversie che riguardano i provvedimenti da essa adottata, soggetta al ricorso al giudice amministrativo.
L'Istante chiede che venga confermata l'assimilazione della Fondazione agli Istituti autonomi case popolari (IACP), o agli altri soggetti indicati al comma 9, punto c), dell'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai fini della fruizione del Superbonus sugli oneri sostenuti per gli interventi in ambito di efficienza energetica, gli interventi antisismici, l'installazione di impianti fotovoltaici nonché per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici residenziali di cui ha la disponibilità.
Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che:
- la Fondazione ha tra i propri scopi istituzionali primari, quello di soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari che si trovino in situazione di difficoltà e disagio;
- gli alloggi abitativi di proprietà della Fondazione, assegnati in locazione a canone agevolato attraverso bando pubblico rientrano nella definizione di alloggio sociale che "si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie";
- la Fondazione rientra tra gli Enti con i quali il Comune ha in essere un Protocollo per il coordinamento della politica della casa e collabora con la Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito delle politiche abitative.
Inoltre, l'Istante allega il "Protocollo con il Comune di ..... per il coordinamento delle politiche della casa", dal quale si evince, tra l'altro, che la Fondazione procederà alle assegnazioni degli alloggi in sua disponibilità nelle seguenti proporzioni: il 75 per cento assegnati direttamente dalla Fondazione con bando pubblico e il 25 per cento a favore di singoli o nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.
Nella Risposta n. 807 di oggi 13 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate osserva che, come già precisato, l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che, alla lettera c), prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, agli interventi effettuati: «dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
L'applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti soggetti, è subordinata all'esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso - attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale nonché, per le società "in house providing", della legislazione europea in materia e presuppone un'indagine di natura extra tributaria che esula dalle competenze esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione delle istanze di interpello di cui alla legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e circolare n. 31/E del 2020).
Pertanto, qualora l'Istante possieda i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma potrà accedere al Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

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