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Decreto caro-bollette, da AdE chiarimenti sulle agevolazioni per le forniture di gas metano
Per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, il decreto "Energia” ha previsto per il quarto trimestre del 2021 alcune agevolazioni. Con la circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 si forniscono i chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota Iva al 5% ai consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”.
La circolare fornisce chiarimenti in merito all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 130/2021 (decreto "Energia”) che introduce nuove agevolazioni per le forniture di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (quarto trimestre), sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
La disciplina ordinaria trova comunque applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e per i periodi successivi al 1° gennaio 2022.
In particolare, il documento di prassi ha definito l’ambito di applicazione dell’agevolazione, specificando come l’aliquota Iva agevolata al 5% si applichi ai consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”, così come definiti dall’articolo 26, comma 1 del Testo unico delle accise (Tua).
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla distinzione fra uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione, secondo quanto previsto dall’articolo 26, commi 2, 3 e 4 del Tua.
La circolare chiarisce che l’agevolazione non ricomprende la somministrazione di gas metano per finalità di autotrazione o per la produzione di energia elettrica e precisa che le somministrazioni di gas metano esenti da accisa, nonché quelle assoggettate ad aliquota ridotta, accedono al beneficio in commento.
Il documento dell’Agenzia si sofferma anche sulla diversa tipologia di trattamento nei casi di applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) e di scissione dei pagamenti (split payment).
Nel primo caso è opportuno evidenziare che la relativa disciplina si applica alle cessioni di gas metano a un mero rivenditore, che acquisti il gas in tale veste, al fine della successiva rivendita dello stesso. Poiché, in tali ipotesi, il gas metano da esso acquistato non prevede immissione in consumo e che lo stesso venga utilizzato per combustione, non trova applicazione il beneficio in commento.
Nel secondo caso, invece, si rileva che la scissione dei pagamenti non incide sulla natura dell’uso che tali soggetti effettuano del gas metano. Ne consegue, quindi che, il fornitore, ricorrendone i requisiti, emetterà fattura con applicazione dell’aliquota Iva del 5% e verserà direttamente all’Erario l’imposta dovuta sulla prestazione.
La circolare è disponibile in allegato.

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