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Superbonus 110% e cessione multipla dei crediti: in Gazzetta il nuovo decreto-legge n. 13/2022
È pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.47 del 25 febbraio il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche' sull'elettricita' prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Entrato in vigore sabato 26 febbraio, questo Dl sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
In primo luogo, il decreto-legge viene abroga l’art. 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che di fatto aveva bloccato le cessioni multiple dei crediti, accogliendo le sollecitazioni di Anaepa-Confartigianato e della filiera delle costruzioni.
In particolare, l’art.1 del DL, modificando l’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevede che i bonus edilizi possano essere oggetto di ulteriori due cessioni oltre la prima, ma solo se queste vengono effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate.
Nel decreto viene stabilito inoltre che i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Sono previste pesanti sanzioni per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata.
Un’altra importante novità, accolta con soddisfazione dall’Anaepa, è l’introduzione con l’art. 4 del vincolo, per l’accesso ai benefici fiscali in ambito edilizio, dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile, siglato dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro i benefici connessi ai vari bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Il decreto-legge è disponibile in allegato.

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