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Visto di conformità: che cos’è e chi può rilasciarlo?
Il cosiddetto decreto anti-frodi (D.L. 157/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre, ha esteso l’obbligo del visto di conformità per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, non solo per i lavori agevolabili con il Superbonus 110%, ma anche per gli altri bonus edilizi per cui esiste la possibilità di cedere il credito: parliamo quindi dei bonus per il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Non solo: in caso di Superbonus 110%, il visto di conformità sarà necessario anche se la detrazione sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta. In caso di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi elencati all’art. 112, comma 2 del Decreto Rilancio, oltre al visto di conformità sarà obbligatoria anche l’asseverazione delle spese da parte del tecnico abilitato.
Ma che cos’è il visto di conformità?
Il visto di conformità, in sostanza, è un documento che attesta la regolarità della dichiarazione fiscale. Conosciuto anche come “visto leggero” e introdotto nella normativa tributaria dal D.Lgs. 241/1997, garantisce che sui dati presentati all’Agenzia delle Entrate – in questo caso, l’entità del credito ceduto o la detrazione da portare in dichiarazione dei redditi – è stata effettuata un’attività di controllo preventiva da parte di un professionista abilitato. Quest’ultimo, quindi, si assume la responsabilità di certificare che la dichiarazione rispetta tutti i criteri previsti per ottenere il credito o la detrazione.
Chi può rilasciare il visto di conformità
Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale, oppure da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali;
- iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale e poter quindi apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale. Alla comunicazione va allegata anche una copia della polizza assicurativa, una dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza e dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari.
Le nuove regole si applicano anche ai lavori già iniziati
I nuovi obblighi previsti dal decreto anti-frodi – visto di conformità e asseverazione tecnica anche per i bonus diversi dal 110% – riguardano anche i lavori già avviati. Questo ovviamente avrà delle ripercussioni sui costi, perché bisognerà riconsiderare due ulteriori adempimenti non considerati al momento della stipula dei contratti. Per questo, molte associazioni del mondo edilizio hanno espresso contrarietà alla stretta. Secondo il nuovo Presidente di ANGAISA Maurizio Lo Re, ad esempio, c’è il rischio di un “nuovo cortocircuito”: “Non vorremmo che il decreto antifrode dovesse essere ribattezzato decreto antibonus”.
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Per approfondire: in allegato la Guida dell’Agenzia delle Entrate al visto di conformità e il D.L. 157/2021

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