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DM 148/2021 per la digitalizzazione degli appalti pubblici e utilizzo del MEPA: il punto
Sulla GURI n. 258 del 26/10/2021, è stato pubblicato il DM n. 148/2021 per la digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016. Una Stazione Appaltante che per gli acquisti di beni, servizi e lavori sopra agli € 5.000 + IVA ed entro la soglia comunitaria utilizza già esclusivamente solo il MEPA in tutte le sue forme ossia ODA, Trattative Dirette (sia per formalizzare affidamenti diretti puri che mediati eseguiti, questi ultimi, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice) ed RdO, rispetto a tale norma, quali adeguamenti o modifiche procedurali deve adottare? Per quanto riguarda invece i micro-acquisti al di sotto degli € 5.000 + IVA, per i quali l'utilizzo del MEPA non è obbligatorio, è possibile continuare a formalizzare gli stessi con uno scambio di comunicazioni tramite email oppure PEC, per l'invio dell'ordinativo di spesa all'azienda e successiva ricezione della sua accettazione? Oppure per tali pratiche si dovranno adottare differenti metodologie?
Ecco la risposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (parere n. 1085 del 30 ottobre 2021):
Preliminarmente, preme rappresentare che, ai fini dell'attuazione del DM 148/2021, l'art.2 co. 2 del richiamato decreto prevede che dovranno essere adottate dall'AGID, apposite linee guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, volte a stabile "le regole tecniche per la definizione delle modalita' digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilita' tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice". Ciò premesso, con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che in caso di utilizzo esclusivo del Mepa, la stazione appaltante non dovrà apportare alcuna modifica, posto che le novità di cui al DM 148/2021 riguardano prevalentemente il gestore della piattaforma. Relativamente al secondo quesito posto, la risposta è affermativa in quanto, in base all’art. 32, comma 11 del Codice, attualmente vigente, “il contratto è stipulato” (…) “in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

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