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Come applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto: dalla Commissione Ue orientamenti e raccomandazioni

Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti

lunedì 4 ottobre 2021 - Redazione Build News

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Come applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto (energy efficiency first principle principio EE1st). Lo spiega la Commissione europea negli orientamenti contenuti nella Raccomandazione (UE) 2021/1749 del 28 settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 350/9 di oggi 4 ottobre.

Gli orientamenti – in allegato - sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti.

I presenti orientamenti si basano su uno studio commissionato dalla Commissione intitolato «Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision-making» e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i risultati preliminari dei progetti ENEFIRST e sEEnergies nel quadro di Orizzonte 2020.

Seguendo l'approccio adottato dallo studio di sostegno, gli orientamenti intendono fornire maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio EE1st. L'ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione Ue raccomanda agli Stati membri:

1) di assicurare che il principio dell'efficienza energetica al primo posto sia applicato nelle decisioni in materia di politiche, pianificazione e investimenti a vari livelli decisionali, laddove incidano sulla domanda o sull'offerta di energia. Il principio va applicato in modo proporzionato a seconda del contesto, degli obiettivi e degli impatti della decisione in questione. Le modalità esistenti per l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto dovrebbero essere prioritarie e non dovrebbero sovrapporsi;

2) di trattare l'efficienza energetica al primo posto come un principio generale da applicare in un contesto politico più ampio, piuttosto che un obiettivo finale destinato a ridurre il consumo di energia. Il principio deve essere applicato in combinazione e in conformità con altri obiettivi strategici. Anche laddove prevalgano altri obiettivi strategici, il principio non deve essere considerato automaticamente non idoneo;

3) di adottare un approccio di sistema nell'applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto prestando allo stesso tempo attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla transizione verso la neutralità climatica. Si raccomanda altresì di valutare l'efficacia in termini di costi e i benefici di più ampio respiro delle misure di efficienza energetica da una prospettiva sociale quando si prendono decisioni strategiche, si progettano quadri normativi e si pianificano regimi di investimento futuri. Le risorse e la flessibilità del lato della domanda devono essere prese in considerazione nel contesto delle soluzioni di efficienza energetica da una prospettiva di efficienza del sistema. A livello di attivi il principio deve condurre alla selezione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico, ogni volta che rappresentano anche un percorso di decarbonizzazione efficace in termini di costi;

4) di assicurare che l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto sia verificata dai soggetti competenti quando le decisioni in materia di politiche, pianificazione e investimenti sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio. Si raccomanda altresì di individuare e definire le competenze di tali soggetti competenti e stabilire modalità per il monitoraggio degli impatti delle decisioni in materia di politiche e investimenti sul consumo di energia. Se necessario e senza sovrapporsi a valutazioni esistenti, si raccomanda di stabilire procedure nuove di verifica aggiuntive per i progetti suscettibili di incidere in maniera significativa sulla domanda o sull'offerta di energia in ragione in particolare della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione;

5) di prevedere le condizioni quadro che consentono l'applicazione del principio e di eliminare gli ostacoli al principio dell'efficienza energetica al primo posto in tutte le aree e in tutti i settori strategici pertinenti. L'applicazione del principio sarà accompagnata da incentivi e misure adeguati che affrontano impatti distributivi e garantiscono che i benefici per la società siano massimizzati;

6) di fornire informazioni, orientamenti e assistenza ai soggetti competenti, in particolare a livello locale, su come dovrebbe essere applicato il principio dell'efficienza energetica al primo posto. In tale contesto, laddove non sia in atto alcun sistema che assicuri l'applicazione del principio, l'autorità nazionale di regolamentazione pertinente dovrebbe sviluppare, fornire e promuovere l'applicazione di una metodologia di valutazione del rapporto costi/benefici che consenta la stima dei benefici associati al risparmio energetico. La metodologia dovrebbe essere distribuzione di energia (in linea con l'articolo 15 della direttiva Efficienza energetica) e ai settori che utilizzano l'energia, quali l'edilizia, l'industria, i trasporti, e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'agricoltura. La valutazione dovrebbe tenere conto degli impatti futuri dei cambiamenti climatici sul sistema energetico, anche sulle soluzioni stesse di efficienza energetica. La metodologia sarà resa pubblica e disponibile per tutti i soggetti competenti;

7) di assicurarsi che risorse sufficienti siano assegnate per le raccolte di dati, la compilazione di statistiche e il monitoraggio degli sviluppi in materia di efficienza energetica. Tutte le statistiche relative al monitoraggio dei progressi in materia di efficienza energetica saranno rese pubbliche e disponibili per tutti i soggetti competenti tenuto conto ai principi della riservatezza statistica;

8) di seguire e promuovere gli orientamenti forniti nell'allegato della presente raccomandazione, nell'applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto.

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