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“Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, l'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa”.
Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, nella sentenza n. 388/2021 pubblicata l'11 febbraio.
Ne discende che “la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 580/2020 cit.).
Quindi la previsione contenuta nell'art. 5, comma 4, del Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT) – che stabilisce le distanze dal confine delle nuove costruzioni – non può essere applicata ai vani ascensori, non essendo questi assimilabili alle nuove costruzioni, tenuto anche conto che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 380/2001, le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in tali casi la previsione di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 luglio 2019, n. 1659).
In allegato la sentenza

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