Ultime notizie

Ok al Super sismabonus 110% per gli interventi su unità collabenti

Un edificio composto da due immobili collabenti, da demolire e trasformare in 6 unità, può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ma non per quelli di efficientamento energetico essendo il fabbricato dotato solo di corrente elettrica ma privo di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell'acqua potabile e della fognatura pubblica

martedì 23 febbraio 2021 - Redazione Build News

1_a_b_a-aba-ecobonus-110

Un edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma non per quelli energetici, essendo privo degli impianti richiesti dalla normativa.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 121 del 22 febbraio 2021.

Un edificio composto da due immobili collabenti, da demolire e trasformare in 6 unità, può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ma non per quelli di efficientamento energetico essendo il fabbricato dotato solo di corrente elettrica ma privo di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell'acqua potabile e della fognatura pubblica.

Il documento di prassi precisa che l’istante potrà fruire del Superbonus al 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante composto di due unità collabenti classificate F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale, a patto che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) e che gli stessi interventi siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", come indicato nell’articolo 3, comma 1, lettera. d), Dpr n. 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici ammessi al Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto fabbricati, nel rispetto di ogni condizione e adempimento richiesti (aspetti non verificabili in sede di interpello). La spesa massima ammissibile, inoltre, chiarisce l’Agenzia, è di 96mila euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, così come indicati all'inizio dei lavori e non risultanti alla fine dei lavori.

Al contrario non sono ammesse al Superbonus le spese di efficientamento energetico considerando che le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell'intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa. L’agevolazione non spetta neanche per il “casottino”, piccola costruzione situata vicino al fabbricato, in quanto anch’essa sprovvista di impianto di riscaldamento.

L’istante, infine, potrà beneficiare del Superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.

In allegato la risposta

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore