



-
Superbonus e General contractor: nuova risposta del Fisco
-
Burocrazia, uno studio spiega perché l’amministrazione pubbl...
-
Sicilia: approvato il Programma per la transizione energetic...
-
Superbonus 110%, indetraibili i costi di coordinamento addeb...
-
Certificati bianchi, la nuova bozza di decreto del MITE preo...
-
Gare di servizi, dall’Anac suggerimenti alle stazioni appalt...
-
Bandi Europei per i Periti Industriali: online il nuovo port...
-
Interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo svilu...
-
L'ultima versione dell'Accordo UNI - F.IN.CO: sempre più van...
-
Applicazione del regime forfettario per chi fa rientro in It...
-
Aggiornamento professionale degli Architetti, il Cnappc modi...
-
Per il 63% delle imprese edili il Bonus ristrutturazioni è i...
-
Codice Appalti, da Anac indicazioni interpretative sulle mod...
-
Il Tar Lazio sospende le Linee guida sui ponti esistenti
-
Sblocco di 57 opere pubbliche: nominati i Commissari
-
Superbonus 110%, dal CNI una circolare con le nuove risposte...
-
Corte UE: lo Spalma-incentivi fotovoltaico è in linea con la...
-
CdM: approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2021...
-
Oice: “Non vanificare il positivo trend della domanda di pro...
-
Superbonus 110%, al via accordo di collaborazione tra il Gru...
-
Struttura per le crisi d’impresa, dal MiSE il decreto
-
Sconta l'Iva ordinaria la cessione di cucine arredate inglob...
-
Attestati di Prestazione Energetica: al 1° gennaio 2021 il p...
-
Risparmio energetico impianti di riscaldamento: nuovo manual...
Il Consorzio stabile SIS s.c.p.a. ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con cui sono stati annullati gli atti della procedura ristretta per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del «Corridoio intermodale Roma – Latina e collegamento Cisterna –Valmontone» (c.d. autostrada Pontina), di cui al bando di gara di Autostrade del Lazio s.p.a. pubblicato il 19 dicembre 2011 e successiva lettera di invito del 10 aprile 2014 (prot. n. 184).
L’annullamento è stato pronunciato in accoglimento del ricorso della Salini Impregilo s.p.a., unica altra impresa offerente unitamente alla ricorrente, sul presupposto costituito dall’illegittimità della formula matematica prevista nella lettera di invito per l’assegnazione dei punteggi alle offerte economiche in relazione all’utilizzo del contributo pubblico stanziato per realizzare l’infrastruttura autostradale previsto dall’offerente. Per effetto del conseguente annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore dello stesso Consorzio stabile SIS, oggi ricorrente, è stato affermato l’obbligo per Autostrade del Lazio «di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo».
A quest’ultimo riguardo, il Consorzio stabile SIS deduce che dopo un ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. proposto da Autostrade del Lazio, a definizione del quale la Sezione ha statuito che il vincolo conformativo derivante dalla sentenza di annullamento della procedura di gara è «chiaro nel senso di richiedere di disporre il rinnovo della gara a partire dal segmento risultato illegittimo» (sentenza di questa Sezione del 23 dicembre 2019, n. 8696), la stazione appaltante non ha dato seguito a quanto dovuto. Il ricorrente chiede pertanto che sia ordinato ad Autostrade del Lazio di adottare «gli atti e/o le operazioni/attività necessari a dare esatta e completa esecuzione alla sentenza» di cognizione ed insta per la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Si sono costituiti in giudizio Autostrade del Lazio e Webuild s.p.a., subentrato alla Salini-Impregilo s.p.a., rispettivamente in resistenza ed adesione al ricorso.
In relazione alle difese del soggetto aggiudicatore, incentrate sull’impedimento alla rinnovazione della gara, a causa dell’indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diretto alla revisione dell’opera per come originariamente progettata (espresso con nota di prot. n. 39597 dell’8 ottobre 2020), con l’ordinanza del 4 dicembre 2020, n. 7679, indicata in epigrafe, è stato disposto ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm l’intervento del Ministero, costituitosi poi in giudizio.
LA SENTENZA N. 1314/2021 DEL CONSIGLIO DI STATO. Con la nuova sentenza n. 1314/2021 pubblicata ieri, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso in ottemperanza del Consorzio stabile SIS, e ha ordinato ad Autostrade del Lazio “di dare corso all’invio ai concorrenti prequalificati, odierne parti private, della lettera di invito parzialmente annullata nel giudizio di cognizione e con rimozione dei vizi accertati in questa sede.
In considerazione del fatto, riferito dallo stesso soggetto aggiudicatore, che tali adempimenti sono già stati svolti, il termine a questo scopo assegnato è di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza. In ragione della medesima circostanza si può allo stato soprassedere dalla nomina del commissario ad acta, pure richiesto dalla ricorrente, fermo restando che su istanza di quest’ultima vi si potrà provvedere ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. Amm.”
In allegato la sentenza

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.