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Dopo l’entrata in vigore della detrazione del 110%, il cosiddetto Superbonus, si sono susseguite una serie di FAQ, come quelle dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, per aiutare i contribuenti ad orientarsi con questo nuovo strumento destinato a rendere più efficienti e più sicuri edifici e abitazioni. Anche nel nuovo sito del Governo (http://www.governo.it/it/superbonus) dedicato interamente al Superbonus 110% è stata inserita un’apposita sezione dedicata a risolvere i quesiti posti dai cittadini, con la possibilità di inviare le proprie domande.
Le FAQ (domande più frequenti) sono ordinate tematicamente in 11 capitoli:
- Soggetti beneficiari
- Tipologie di immobili ammessi
- Interventi trainanti
- Interventi trainati
- Installazione di sistemi solari fotovoltaici
- Limiti di spesa agevolabili
- Esempi concreti
- Opzione per cessione e sconto in fattura
- Rilascio attestazioni e asseverazioni
- Adempimenti
- Visto di conformità
Tra i vari quesiti sottoposti ai tecnici del Governo, viene chiesto anche se, in caso di interventi realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio serviti da un’unica centrale termica, la verifica del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata per ogni edificio o per il condominio nel suo complesso.
Per accedere al Superbonus, come è noto, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il miglioramento di due classi – spiega il Governo – andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio.
Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per usufruire della detrazione va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali. ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che – con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato – non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche.
Un’altra situazione ipotizzata è quella di un intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento: in questo caso la verifica del miglioramento delle due classi energetiche va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, in tale circostanza, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)
http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-le-risposte-alle-domande-frequenti/15998

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