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Superbonus 110% e visto di conformità, la denuncia dell'Ungdcec: alcune banche escludono i professionisti

Alcuni istituti di credito, a seguito di sottoscrizione di convenzioni con società di revisione, agiscono e insistono (per non utilizzare il termine “obbligano”) affinché il visto di conformità sia rilasciato esclusivamente da dette società, escludendo così i professionisti

lunedì 18 gennaio 2021 - Redazione Build News

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“Si iniziano a verificare situazioni in cui alcuni Istituti di Credito, a seguito di sottoscrizione di “Convenzioni” con Società di Revisione, agiscano e insistano (per non utilizzare il termine “OBBLIGHINO”) affinché il “visto di conformità” introdotto e previsto dal comma 11 dell’art. 119 del “Decreto “Rilancio” (detrazioni fiscali per Superbonus) sia rilasciato esclusivamente da dette società”.

Lo denuncia la Giunta dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC).

Risulta che la scelta delle Società di Revisione (e pertanto dei professionisti da esse indicati) con i quali gli Istituti di credito hanno sottoscritto la suddetta convenzione (allo stato attuale il documento non è ancora in nostro possesso), sarebbe una condizione necessaria al prosieguo della pratica di acquisizione del credito da parte dell’istituto stesso oppure, in casi meno gravi, farebbe proseguire la pratica con tempistiche notevolmente ridotte. Al contrario, se il visto di conformità fosse rilasciato da un “professionista qualunque”, la pratica non sarebbe nemmeno presa in carico oppure lavorata con tempistiche che potrebbero aumentare sino ai 5 mesi.

Tale comportamento è censurabile senza alcuna remora poiché viola principi fondamentali sui quali è basata la nostra professione ed il libero mercato. La libertà di scelta del cliente viene del tutto calpestata e indotto all’accettazione della convenzione poiché messo di fronte all’evidente fatto che, solo così facendo, la banca acquisterebbe il credito (o lo farebbe in tempi brevi!) relativo alla detrazione fiscale. In pratica il cliente sarebbe costretto ad annullare il rapporto di fiducia che è intrinseco nel mandato professionale essendo costretto ad accettare un nominativo imposto senza averlo mai visto né conosciuto. Si ricorda solamente, se mai ve ne fosse necessità, che è il nostro stesso codice deontologico a difendere tale rapporto di fiducia alla base del mandato ricevuto.

In seconda battuta, viene lesa la concorrenza di mercato poiché non si tratterebbe più di convenzione da parte dell’Istituto bensì di obbligo: imponendo una scelta arbitraria, senza possibilità alcuna da parte del cliente, si ottiene come risultato, l’esclusione di tutti i colleghi che non appartengono a determinate strutture, violando così le basilari regole di mercato.

Il comportamento degli Istituti Bancari, se così fosse, sarebbe da censurare per una evidente violazione della libertà di scelta della clientela che, con queste modalità, non potrebbe avvalersi dei propri consulenti di fiducia per la gestione delle proprie pratiche e per la tutela dei propri interessi. Al di là delle convenzioni, è il cliente che sceglie i suoi professionisti di fiducia (ingegnere, architetto, commercialista, avvocato) nonché l'impresa per eseguire i lavori relativi al 110%.

La BANCA deve fare la BANCA. Punto e basta!

Pertanto, si ritiene doveroso rappresentare tale problematica in seguito a diverse istanze pervenute da molti territori del nostro Paese e si invitano i colleghi a far pervenire ulteriori istanze qualora dovessero riscontrare tali criticità, al fine di procedere, vista la scorrettezza dei comportamenti sopra descritti, con una segnalazione alle competenti Autorità (ABI e AGCM – Autorità Garante della Concorrenza del Mercato).

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