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Segnaliamo due nuove risposte sul tema Superbonus 110% presenti sulla rubrica La posta di Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate:
Un proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, che fanno parte di un unico edificio e sono distintamente accatastate e indipendenti, può usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%?
Come prevede l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 9), modificato dalla recente legge di bilancio, la detrazione del 110% spetta, in presenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa che regola l’agevolazione, anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Per i requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti utili per individuare i beneficiari, gli immobili interessati, gli interventi agevolati, gli adempimenti necessari per usufruire dell’agevolazione, si consiglia di consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle entrate.
È vero che il compenso pagato all’amministratore del condominio per espletare le pratiche relative al Superbonus del 110% non può essere portato in detrazione?
Analogamente a quanto previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, si conferma che anche per il Superbonus del 110% la detrazione per “altri eventuali costi” spetta solo se gli stessi sono strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.
Il compenso straordinario pagato dal condominio all’amministratore non rientra tra le spese che danno diritto al Superbonus, poiché tale costo non è strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione (come avviene, per esempio, per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per altre spese professionali richieste dal tipo di intervento).
In sostanza, l’attività svolta dall’amministratore per l’espletamento degli adempimenti amministrativi rientra tra gli obblighi ordinari e la sua remunerazione va imputata alle spese generali di condominio.

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