


-
Recovery Plan: superbonus 110% “prorogato” di sei mesi fino ...
-
Bonus idrico: sostituire la cassetta di risciacquo con un mo...
-
Superbonus 110% applicato al riscaldamento a biomassa legnos...
-
TAR: ok all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi ...
-
Covid-19, Consulta: la profilassi è di competenza esclusiva ...
-
Consiglio dei ministri: approvato decreto-legge con ulterior...
-
Linee Guida per la sicurezza di viadotti e ponti: l'analisi ...
-
Impianti FER, in Campania nuovo modello per le domande di Au...
-
Lombardia: bando Axel da 20 milioni di euro a enti locali pe...
-
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico...
-
Efficientamento energetico delle scuole: in arrivo nuovo ban...
-
Rifacimento centrali termiche: call for papers per il prossi...
-
Bandi di progettazione al picco massimo nel 2020, anche graz...
-
Bonus mobili ed elettrodomestici, aggiornata la Guida dell'A...
-
Superbonus 110%: ulteriori quesiti e risposte
-
Governo del territorio, edilizia e sismica: la Consulta bocc...
-
Disegno di legge per la tutela della malattia o dell'infortu...
-
Da ENEA il nuovo contatore intelligente per il monitoraggio ...
-
Partenariato Pubblico Privato: da Anac e Mef lo Schema di co...
-
Confprofessioni su Iscro, il primo ammortizzatore sociale pe...
-
Ingresso consapevole nel mercato libero dell’energia elettri...
-
Friuli Venezia Giulia: nuove disposizioni per gli impianti t...
-
Superbonus 110%, da ANIT la nuova Guida aggiornata al 12 gen...
-
Infissi di ultima generazione: quali scegliere e come accede...
È pubblicata, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia di oggi 13 gennaio, la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2018 recante “LR 19/2012, art. 24 - Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. Approvazione”.
Con questo provvedimento la Giunta regionale ha deliberato di approvare l’atto “Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria” con le modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni presentate.
L'atto – IN ALLEGATO – si applica su tutto il territorio regionale dal 1 gennaio 2021. L’art. 9 - Targatura impianto - entra in vigore dal 1 luglio 2021.
È dato mandato alla Direzione centrale ambiente energia e sviluppo sostenibile di provvedere alla pubblicazione sul portale regionale di apposite FAQ.
L'atto, in conformità ai criteri dei disposti di cui:
- alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”,
- al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”,
- al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”,
- al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
- al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”,
disciplina:
a) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l’efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 192/2005.
L'atto garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, nonché con gli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 22 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.