


-
Criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luog...
-
Utilizzo del CSS nei cementifici: indirizzi dalla Regione Lo...
-
Bando Sport e Periferie 2020, incrementate le risorse con al...
-
Superbonus 110%, Anci: sbloccare i fondi per le assunzioni s...
-
Cantieri piccoli comuni, prorogati i termini per l'avvio
-
Milleproroghe 2021: le novità per il settore delle costruzio...
-
Bonus 110%: aggiornate le FAQ ENEA
-
Ecobonus, aggiornato il vademecum ENEA sulle caldaie a bioma...
-
Analisi online dei consumi energetici delle imprese: da Asso...
-
OICE: nel 2020 in aumento del 17% le gare BIM per progettazi...
-
Bando Isi 2020: dal 1° giugno 2021 le imprese possono accede...
-
Il futuro del riscaldamento a legna e pellet: il Libro Bianc...
-
Fatturato dei servizi: nel 4° trimestre 2020 calo contenuto ...
-
Costo dei materiali da costruzione, Artale e Danzi (FINCO) c...
-
Ventilazione meccanica nelle scuole, al via il bando nella r...
-
Superbonus 110%, ecobonus e bonus ristrutturazioni per impre...
-
Il Milleproroghe 2021 è legge. Tutte le misure
-
Liguria: approvate modifiche alla legge urbanistica del 1997
-
Etichette energetiche, dal 1° marzo si cambia. Ma i consumat...
-
Da UNICMI il Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 20...
-
Messa in sicurezza di edifici e territorio: il decreto del m...
-
Covid-19, Corte costituzionale: spetta allo Stato, non alle ...
-
Riconoscimento delle qualifiche professionali in UE: nuova s...
-
Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali: la ris...
Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati in ambito di Superbonus 110%. A norma dell’articolo 121 del Dl “Rilancio”, coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese a fronte di specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tali crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario, cinque o dieci quote annuali di pari importo. La quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
I neonati codici sono:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
In allegato la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.